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Mariagrazia Rizzi

Appunti a margine del rapporto tra edictum divi Claudii e senatus consultum Neronianum in tema di aliquid sibi adscribere in testamento alieno

11. Tra le diverse questioni che si snodano attorno all’iscrizione di disposizioni a proprio favore in un testamento altrui1, si intende soffermare l’attenzione sulla relazione tra un edictum Claudii, documentato in alcuni frammenti del Digesto nonché all’interno di una constitutio conservata nel Codex2, ed un intervento di Nerone, testimoniato all’interno di un passaggio delle Vitae Caesarum di Svetonio3.

2Il problema merita di essere ripercorso e nuovamente indagato soprattutto alla luce delle riflessioni da ultimo ad esso dedicate4, che, quantunque risalenti a quasi tre decenni or sono, non sono state successivamente ridiscusse, nonostante sollevino diverse questioni e dubbi. Muovendo dalla critica alla tesi in discorso, e riprendendo altresì le precedenti interpretazioni offerte in dottrina, si cercherà di mettere in luce per un verso l’effettiva emanazione dei due interventi, per altro verso le ragioni della presenza di due testimonianze, riconducibili a due diversi imperatori, apparentemente contenenti le medesime prescrizioni.

32. Indugiando, innanzitutto, sull’edictum divi Claudii5, il passaggio sicuramente più significativo concernente questo provvedimento imperiale è contenuto all’interno di un frammento tratto dal primo libro delle quaestiones di Callistrato6:

4D. 48.10.15pr (Call. I quaest.): Divus Claudius edicto praecepit adiciendum legi Corneliae, ut, si quis, cum alterius testamentum vel codicillos scriberet, legatum sibi sua manu scripserit, proinde teneatur, ac si commisisset in legem Corneliam, et ne vel is venia detur, qui se ignorasse edicti severitatem praetendant. Scribere autem sibi legatum videri non solum eum qui manu sua id facit, sed etiam qui per servum suum vel filium, quem in potestatem habet, dictante testatore legato honoratur.

5Il divo Claudio aveva sancito7 che nell’ipotesi in cui un soggetto, autore di un testamento o di codicilli altrui, avesse scritto un legato a proprio favore, sarebbe stato tenuto come se avesse posto una condotta contro la lex Cornelia e che non si sarebbe dovuta concedere venia a chi avesse addotto di ignorare la severità dell’editto. Si precisa, poi, nell’ultima parte del frammento, che si realizza l’ipotesi dell’adscriptio sibi di un legato non solo quando qualcuno l’abbia fatto sua manu, ma altresì nell’evenienza in cui un soggetto, attraverso lo schiavo o il figlio sottoposto alla sua potestà, sia stato onorato di un legato avendolo dettato il testatore.

6Il richiamo all’edictum di Claudio è presente inoltre in altri due frammenti del Digesto, D. 48.10.14.28 e D. 48.10.22pr.9, entrambi di Paolo, in cui si indica rispettivamente l’applicazione della poena edicti divi Claudii al patrono che abbia ascritto un legato a proprio favore all’interno del testamento dello schiavo dotale manomesso e si esclude che gli impuberi possano essere assoggettati a tale pena. L’editto, infine, è ricordato in una constitutio di Alessandro Severo (C. 9.23.3)10, nella quale si ribadisce il contenuto della statuizione claudiana (e del precedente senatus consultum Libonianum) in ordine all’applicazione della poena della lex Cornelia contro coloro che, nello scrivere un testamento altrui, si siano attribuiti aliquid emolumentum, quantunque il testamento sia stato dettato dal testatore, seguito dalla specificazione della rara concessione della venia a coloro che avessero addotto l’ignorantia e avessero promesso di astenersi dall’acquisizione di quanto disposto a loro favore.

7Svetonio, a sua volta, fornisce testimonianza di un intervento di Nerone, presumibilmente del 61 d.C.11, anch’esso relativo al tema dell’adscriptio sibi in testamento alieno:

8Svet. Ner. 17: adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur, ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet.

9Tra le diverse misure poste da Nerone adversus falsarios12, Svetonio indica innanzitutto quella concernente la chiusura dei documenti e la loro sigillazione13, indi quella relativa alle modalità di confezione delle tabulae testamentariae, prescrivendo la presentazione ai testimoni solo delle primae duae cerae al fine dell’apposizione della firma; ad esse affianca infine il divieto, da parte di coloro che redigano un testamento altrui, di ascrivere un legato a proprio favore (ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi adscriberet).

10Nel raffronto tra i due interventi sembrerebbe emergere, in entrambi i casi, la fissazione del divieto per lo scriptor di un testamento altrui di attribuire a sé un legato. Se, nel caso dell’edictum divi Claudii, dal complesso delle testimonianze sul provvedimento emerge una serie di ulteriori dettagli in merito alla disciplina introdotta da Claudio (tra gli altri, l’applicazione della poena legis Corneliae, il riferimento al testamento e ai codicilli, l’esclusione della venia, la punizione del patrono che abbia ascritto a sé un legato nel testamento del liberto, la non applicabilità delle sanzioni dell’edictum all’impubere), nel passaggio svetoniano si ricorda semplicemente tale divieto in maniera essenziale e generica.

113. La dottrina più risalente ha generalmente risolto la questione della relazione tra i due interventi supponendo che Svetonio abbia erroneamente attribuito a Nerone disposizioni in realtà non da lui introdotte14 o che Nerone abbia ribadito quanto già statuito precedentemente da Claudio15. Una parte minoritaria della dottrina che ha propugnato quest’ultima tesi ha altresì supposto un possibile intervento da parte di Nerone in senso estensivo della disciplina precedente16.

12Una lettura originale del passaggio svetoniano è stata sviluppata da Scarlata Fazio, all’interno del suo contributo dedicato agli effetti civili del falso testamentario. Lo studioso ha offerto una particolare interpretazione della parte compresa tra cautum ut e sibi scribere, asserendo in merito che “il caso previsto è il seguente: un tale dopo aver dettato il proprio testamento non cura di chiuderlo come prescrive il provvedimento neroniano, sicché è possibile che quello stesso che ha scritto il testamento venendo in possesso momentaneo delle tabulae, scriva un legato a proprio favore”17.

13Un’ulteriore e nuova ipotesi sul rapporto tra gli interventi qui analizzati è stata infine avanzata in tempi più recenti da Piazza, all’interno del suo ampio lavoro monografico dedicato al falsum18. E’ questa sicuramente l’interpretazione più ragionata ed approfondita posta sinora dagli studiosi che si sono occupati del problema in discorso. La studiosa, nell’ambito dell’indagine relativa alla condotta del sibi adscribere in testamento alieno, ha respinto le soluzioni avanzate dalla dottrina precedente, in particolar modo quelle che postulano un errore da parte di Svetonio, per giungere ad ipotizzare un errore di Callistrato e di Paolo, giustificato dall’avere costoro vissuto e scritto le proprie opere molto posteriormente rispetto a Svetonio e dal fatto che, “per i loro interessi di natura giuridica, potevano non avere la sollecitudine documentaria dello storico”. Muovendo da tali affermazioni, Piazza ha ulteriormente supposto che “meglio ancora, si potrebbe pensare ad una confusione fra i due imperatori che hanno in comune il nome Claudio, il che, nei giuristi del terzo secolo o più probabilmente nelle loro fonti, potrebbe aver facilitato l’attribuzione al divus Claudius, di un provvedimento che apparteneva, invece, al principe del quale era stata condannata la memoria”19.

14Pur specificando che si tratta di “una mera congettura”, a cui afferma di non “voler attribuire altro valore”20, Piazza perviene a formulare questa ipotesi a seguito di un percorso argomentativo complesso e variamente motivato.

15La studiosa muove21, innanzitutto, da alcune riflessioni intorno all’attendibilità della testimonianza svetoniana, contrapponendosi a quanti tendono a sminuirne il valore. Indica in primo luogo la difficoltà di ammettere che Svetonio, che aveva ampiamente fatto ricorso a materiale d’archivio per la ricostruzione della vita dei Cesari, non avesse approfondito questo punto negli studi effettuati o avesse equivocato sulle disposizioni in discorso. La stessa autrice dubita22 d’altro canto della possibilità che lo storico abbia voluto meramente esaltare profili positivi dell’attività di Nerone, evidenziando al riguardo che avrebbe potuto trovare ambiti più interessanti ed inoltre che avrebbe esposto la novità in modo più entusiasta di quanto invece risulta dal testo. Ancora, la studiosa rileva che doveva trattarsi di una materia relativamente conosciuta e costantemente applicata, quindi difficilmente suscettibile di essere distorta23.

16Nell’avanzare, poi, l’ipotesi del possibile errore ad opera di Callistrato e Paolo, cita a suffragio di tale ipotesi la presenza, all’interno del Codex Theodosianus, di attribuzioni errate di provvedimenti imperiali24. Rileva infine che il ripetersi di diversi interventi imperiali, quantunque “non… inconcepibile” nell’età classica, “è, forse, più consono ad un’epoca più tarda o a materie come quelle fiscali e di polizia di cui abbiamo tanti esempi nel Codice Teodosiano; lo è meno per il primo secolo del principato e per materie quali quella in esame”25.

174. Prendendo le mosse dall’ipotesi da ultimo presentata, bisogna rilevare che essa presenta diversi elementi che suscitano non poche incertezze. Seguendo la tesi di Piazza, dovrebbe pensarsi ad una svista da parte di Paolo e Callistrato, con la conseguenza che per un verso si dovrebbero ritenere le loro citazioni scorrette, per altro verso andrebbe supposto che addirittura due giuristi fossero incorsi in questo errore. A ciò si aggiunge poi il contenuto della costituzione di Alessandro Severo, nella quale, come veduto, si parla di senatus consultum e di edictum divi Claudii. Si dovrebbe a questo punto supporre una terza e a sua volta grave svista da parte della cancelleria imperiale nell’attribuire il provvedimento a Claudio.

18Va altresì rimarcato che contro la possibilità di un errore da parte di Paolo, Callistrato e della cancelleria imperiale si pone l’indicazione, in confronto con il testo di Svetonio, della tipologia di intervento emesso. Nei primi, invero, esso è sempre designato con il termine edictum, rinviando, dunque, ad una costituzione di carattere generale. Nel caso del passaggio svetoniano, invece, secondo l’orientamento pressoché unanime della dottrina ci troviamo di fronte ad un senatus consultum emanato su sollecitazione di Nerone26. A meno dunque di ipotizzare che la statuizione neroniana in materia ricordata da Svetonio fosse un provvedimento di carattere diverso, seguendo la tesi di Piazza dovrebbe ulteriormente supporsi anche un errore in ordine all’indicazione della tipologia di atto emanato.

19D’altro canto, anche il riferimento alle citazioni errate presenti nel Teodosiano non può essere semplicemente aprioristicamente trasportato a giustificazione di un simile errore nella citazione di costituzioni classiche da parte dei summenzionati giuristi. Se, in effetti, è possibile riscontrare anche casi di notizie non particolarmente dettagliate da parte dei giuristi in merito ad alcune costituzioni imperiali27, per poter accogliere l’ipotesi di un’inesattezza così rimarchevole, come quella concernente la paternità dell’intervento imperiale in discorso, sarebbe necessario rinvenire elementi specifici e rilevanti, che non sembrano emergere dalle osservazioni poste dalla studiosa, ma a cui di contro si oppone in maniera decisa, oltre a quanto sopra osservato in merito alla difficoltà di attribuire siffatto errore a due giuristi e alla cancelleria imperiale e alla numerosità dei riferimenti a tale provvedimento nelle fonti giuridiche, anche la relativa precisione con cui, almeno nel testo di Callistrato, è descritto il contenuto dell’intervento imperiale. E’ noto, d’altro canto, l’uso ampio e dettagliato, nelle opere di questo giurista, di costituzioni imperiali, anche di imperatori precedenti28 rispetto a quelli severiani29, aspetto che a sua volta contrasta decisamente con l’idea di un’imprecisione così grave30. Un discorso analogo può essere condotto, a sua volta, in merito a Paolo, tra l’altro membro del consilium principis di Settimio Severo e autore di almeno una raccolta di decreta imperiali, all’interno delle cui opere si leggono numerosi richiami a costituzioni imperiali, a partire da Augusto31.

20Inoltre, confrontando le informazioni provenienti dal brano di Callistrato con la descrizione assai stringata e molto generica dell’intervento imperiale nel testo di Svetonio, dovrà constatarsi l’assoluta maggiore essenzialità da parte di quest’ultimo, la quale non sembra possa giustificarsi semplicemente pensando ad una minore attenzione ai dettagli da parte di Svetonio nella descrizione del provvedimento, soprattutto ove si ponga mente alle altre due misure adversus falsarios presenti nel testo svetoniano, più precise e dettagliate, nonché, e soprattutto, ove si consideri il valore che, seguendo l’ipotesi di Piazza, andrebbe attribuito all’intervento neroniano, non sicuramente relegabile ad una fugace menzione.

21Quanto al riferimento al ricorso da parte di Svetonio ai materiali di archivio, nonché all’osservazione per cui l’ambito del falsum nel caso di sibi adscribere fosse ampiamente noto e applicato, le osservazioni in discorso potrebbero in realtà essere lette anche in modo diverso, senza dover seguire l’ipotesi di Piazza, ma altresì senza dover necessariamente supporre un errore da parte dello storico, profilo questo su cui la studiosa imposta e sviluppa le sue argomentazioni contro le opinioni tradizionali. In particolare, anticipando quanto si avrà occasione di approfondire nel paragrafo successivo, si può ipotizzare che la notizia riportata da Svetonio corrisponda effettivamente al vero, nel senso dell’esistenza di un intervento di Nerone concernente la materia in discorso, senza però con questo dover ritenere che tale intervento vada identificato con quello attribuito a Claudio nelle fonti giuridiche.

22D’altro canto, anche l’osservazione della non usualità, nei primi secoli del principato e in ordine a materie penali, del reiterarsi di disposizioni imperiali su uno stesso tema deve essere vista in una prospettiva più ampia di quella offerta dalla studiosa. Seppure, effettivamente, la quantità di informazioni in merito ad interventi imperiali nel primo secolo dell’impero si presenti decisamente meno copiosa di quella riferibile al secondo e al terzo secolo d.C., è tuttavia possibile rinvenire all’interno delle fonti alcune testimonianze che si pongono contro l’osservazione di Piazza. Significative32, soprattutto in considerazione della natura criminale dei provvedimenti in discorso, sono ad esempio le testimonianze in tema di castrazione, in cui si succedono interventi di Domiziano33, Nerva34, Adriano35, Antonino Pio36. D’altro canto, sempre rimanendo in ambito di falsum, si può pensare alle testimonianze in tema di falsum nel peso e nella misura, in relazione alle quali le fonti richiamano due interventi successivi, uno di Traiano e uno di Adriano37. Ancora più rilevante, tuttavia, con specifico riferimento alla condotta del sibi adscribere è il fatto che è fuor di dubbio che prima dell’intervento neroniano (e claudiano) sia stato emanato un altro provvedimento in materia, il cd. senatus consultum Libonianum, riconducibile all’età tiberiana, probabilmente al 16 d.C., i cui dettagli sono discussi, ma che unanimemente viene indicato come introduttivo del divieto di iscrivere disposizioni a proprio favore38. Proprio la indubbia emanazione di tale senatus consultum in età tiberiana costituisce un ulteriore elemento rilevante per ritenere plausibile che, con riguardo specifico al problema delle conseguenze penali del sibi adscribere, sia stata avvertita la necessità di successivi interventi (almeno due, ma nulla impedisce di pensare a tre interventi).

23Se poi si estende lo sguardo alla materia civile, si possono individuare diversi testi che confermano quanto ora veduto. Limitandosi ad un esempio particolarmente significativo, in D. 16.1.2pr.-1 Ulpiano richiama una serie di interventi in tema di divieto di intercedere pro aliis da parte delle donne39. Nel frammento, in particolare, si fa riferimento ad una statuizione di Augusto e ad editti di Claudio con cui si era interdetto alle donne di intercedere a favore dei propri mariti, nonché ad un provvedimento senatorio successivo, il cd. senatus consultum Velleianum, che avrebbe generalizzato tale divieto in capo alle donne40. E’ discussa in dottrina la precisa collocazione cronologica di questo senatus consultum, generalmente riferito al principato di Claudio, 46 d.C.41 o 54 d.C.42, da taluni invece anticipato ad un’epoca precedente al 46 o posticipato a quella neroniana43. Quale sia la tesi più persuasiva, è evidente che ci troviamo di fronte ad una serie di interventi imperiali e del senato successivi, tutti collocabili entro un arco temporale che va dall’età augustea alla metà circa del I secolo d.C., relativi a tale divieto44.

24A fronte di tutte le perplessità messe in rilievo45, prima di seguire l’ipotesi di Piazza si pone la necessità di verificare se non sia possibile individuare altre possibili spiegazioni più persuasive in merito alla relazione tra le due testimonianze qui analizzate.

255. Al riguardo, Kocher, sulla base di spunti della dottrina precedente, ha sviluppato l’ipotesi secondo cui l’intervento di Nerone sia in realtà ascrivibile a Claudio46. Lo studioso, in particolare, ha espresso una profonda critica nei confronti del passaggio svetoniano, evidenziando che lo storico avrebbe confuso tre dati corretti47, ossia l’emanazione da parte di Claudio di un intervento in materia di sibi adscribere, la presenza di un intervento del senato in materia, che in realtà sarebbe il senatus consultum Libonianum, l’emanazione da parte di Nerone di un senatus consultum che si occupava di domande centrali relative alla confezione del testamento.

26 Avverso l’accoglibilità di siffatta tesi assumono tuttavia un certo rilievo, come accennato, le osservazioni sopra vedute di Piazza, in merito alla cura con cui Svetonio deve aver redatto le sue Vitae Caesarum, attenzione del tutto incompatibile con la confusione e l’estrema inesattezza attribuita da Kocher allo storico. D’altro canto, non si rinviene una possibile giustificazione concreta di tale svista, a meno di supporre, tesi che si ritiene inverosimile, che, negli approfondimenti svolti intorno agli interventi di Nerone per combattere i falsarii, Svetonio abbia completamente mal interpretato e frainteso le informazioni in materia di sibi adscribere in testamento alieno. Ancora più inverosimile, a sua volta, è che Svetonio volutamente abbia attribuito a Nerone una riforma in realtà del suo predecessore Claudio48.

27Una diversa ipotesi è stata ancora avanzata Scarlata Fazio. Lo studioso ha creato un collegamento tra la prescrizione relativa alla chiusura delle prime due tabulae testamenti e il richiamo successivo, vedendovi in esso un intervento concernente un caso specifico, ossia quello in cui, non avendo il testatore provveduto alla chiusura delle tabulae secondo le prescrizioni neroniane, lo scriptor, venuto in possesso delle stesse, avesse ascritto un legato a proprio favore. In altre parole, l’intervento neroniano, sulla base di questa interpretazione, sarebbe volto, attraverso le nuove prescrizioni sulla chiusura del testamento, anche ad evitare che lo scriptor del testamento potesse approfittare della mancata chiusura per inserire dei legati a proprio favore. Tuttavia, se effettivamente, grazie alla riforma relativa alla sigillazione dei documenti, si giunse anche a limitare la possibilità di inserimento di disposizioni testamentarie contro la volontà del testatore, non sembra possa giungersi a vedere un legame tra le due disposizioni come quello ipotizzato Scarlata Fazio. La struttura del testo svetoniano sembra piuttosto portare a ritenere che si tratti di due interventi, in qualche modo legati, ma non dipendenti l’uno dall’altro.

286. Maggior pregio sembra rivestire invece l’ipotesi della riproposizione, da parte di Nerone, delle disposizioni precedenti49, già in parte anticipata nel precedente paragrafo in relazione al profilo della precisione e dell’accesso agli archivi da parte di Svetonio.

29Il richiamo da parte dello storico alla punizione di colui che abbia ascritto una disposizione testamentaria a proprio favore in un testamento altrui assume un particolare rilievo, invero, se contestualizzato all’interno della più ampia riforma realizzata da Nerone adversus falsarios. Come si è accennato, sulla base del testo svetoniano Nerone sarebbe intervenuto in molteplici direzioni al fine di limitare le falsificazioni di testamenti. Tali interventi, a loro volta, potrebbero trovare la loro origine in una serie di gravi condotte di falsificazione di testamenti verificatisi nel 61 d.C.50 Non è irragionevole ipotizzare che, in questo intervento generale, l’imperatore sia stato indotto a riprendere il contenuto dell’edictum di Claudio (e del precedente senatus consultum Libonianum), forse perché si trattava una questione che, nonostante gli interventi precedenti, incontrava ancora non pochi ostacoli nella sua corretta applicazione. Oltre a queste statuizioni, che già mostrano la delicatezza della questione trattata, le fonti tramandano d’altro canto una serie interventi ad opera del senato in funzione giudicante, nonché altre costituzioni imperiali, a loro volta rilevanti nella definizione e nell’ulteriore sviluppo della disciplina relativa al tema in discorso51, ad evidente dimostrazione del fatto che si trattava di una questione in grado di generare ed alimentare diversi problemi. In considerazione di ciò, non risulta sorprendente che Nerone, così attento alla lotta ai falsarii da proporre gli altri interventi ricordati da Svetonio, sia a sua volta ulteriormente intervenuto52.

30Vi è poi un elemento testuale, peraltro già messo in luce da Guarino53, che potrebbe orientare in questa direzione. L’espressione cautum (est)... ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi adscriberet, invero, riprendendo le parole dello studioso napoletano, “non sta ad indicare un’innovazione neroniana sul piano normativo, ma allude solo ad una intensa prassi confermativa, autorevolmente appoggiata dal princeps, di norme pre-neroniane; ed è perciò che Svetonio non dice a questo proposito tunc primum repertum (est), ma usa soltanto un significativo cautum est”.

317. Resta da verificare se tale intervento di Nerone si ponga in senso semplicemente confermativo, oppure se sia stato un provvedimento innovativo che abbia ulteriormente ampliato, specificato o precisato quanto già statuito sul tema.

32A quest’ultima ipotesi accenna Albanese all’interno del suo lavoro dedicato al senatus consultum Libonianum. A suffragio di tale tesi lo studioso richiama un testo di Macro, in particolare le parole senatus consultis ivi contenute, per ipotizzare che “sia pure con aggiunte, la norma fondamentale del SC Liboniano sia stata ripresa prima dall’edictum Claudii e poi da un altro senatoconsulto d’epoca neroniana”54:

33D. 48.10.10pr. (Macer I de iud. publ.): de eo, qui ei in cuius potestate est eique qui in eadem potestate est adscripserit, nihil senatus consultis cavetur: sed hoc quoque casu committitur in legem, quia huius rei emolumentum ad patrem dominumve pertinet, ad quem pertineret, si filius servusve sibi adscripsissent.

34Il caso analizzato da Macro è quello dell’adscriptio al proprio dominus o pater familias o a chi si trovi sotto la potestas di questi. Il giurista afferma che in merito al problema in discorso i senatus consulta non dispongono nulla. Egli tuttavia ritiene che anche in questo caso si applicheranno le sanzioni della lex Cornelia. Le motivazioni addotte consistono nel fatto che il vantaggio va al pater o al dominus, gli stessi a cui sarebbe andato il vantaggio se fosse stato il figlio o lo schiavo a disporre a proprio favore e che a loro volta risultano puniti.

35Ciò che tuttavia rimane dubbio è se effettivamente con il plurale generico senatus consulta Macro richiami proprio il senatus consultum Libonianum e il senatus consultum Neronianum. Il termine potrebbe invero rinviare ad altri interventi del senato, questa volta in funzione giudicante, di cui si hanno attestazioni nelle fonti e che ebbero un ruolo di un certo rilievo, dopo l’edictum divi Claudii, nell’estensione, nella parziale modifica ed integrazione delle disposizioni precedenti in materia55.

36D’altro canto, se la menzione generica – al limite della scorrettezza - da parte di Svetonio dell’intervento posto potrebbe indurre a pensare all’assenza di elementi di novità al suo interno, non si può escludere che si sia trattato di una riforma molto specifica, per la quale, nel caso si fosse voluto procedere a descrizione puntuale, si sarebbe reso necessario di approfondimento del tema che a Svetonio non interessava porre in quella sede. Il confronto poi con il dettaglio nella descrizione delle riforme elencate precedentemente, nonché la collocazione dell’intervento in tema di sibi adscribere come ultimo nell’elenco posto, a loro volta, potrebbero essere letti tanto nel senso dell’assenza di novità nel disposto, quanto nella direzione della relativa marginalità, rispetto agli altri due interventi menzionati, di tale prescrizione.

37Comunque, anche ove ci si orientasse nel senso della statuizione in senso ampliativo/integrativo/modificativo delle disposizioni precedenti, dovrebbe comunque pensarsi ad un intervento non particolarmente significativo nell’ottica dello sviluppo di tale disciplina, non essendovi di esso alcuna menzione esplicita nelle fonti giuridiche, ad eccezione, forse, del summenzionato cenno nel testo di Macro.

388. Nella valutazione complessiva degli elementi offerti dalle fonti, in conclusione, sembra da respingere l’ipotesi di un errore da parte di Paolo, Callistrato e della cancelleria imperiale in merito all’attribuzione a Claudio dell’editto richiamato nelle relative fonti conservate nei Digesta e nel Codex. Diversi dubbi genera altresì la tesi di un errore di Svetonio nell’attribuire a Nerone un intervento posto in realtà da Claudio, così come il collegamento specifico tra la riforma in tema di chiusura dei documenti e la questione del sibi adscribere in testamento alieno.

39Più verosimilmente sembra possa ipotizzarsi che anche Nerone sia intervenuto nuovamente sul tema dell’adscriptio sibi in testamento alieno, a seguito dell’emanazione del senatus consultum Libonianum e dell’edictum divi Claudii. Resta dubbio se con esso Nerone abbia semplicemente confermato tale divieto, forse perché ancora fonte di discussione e costante disapplicazione, o se, muovendo dalla conferma delle disposizioni precedentemente introdotte, Nerone abbia anche operato in senso estensivo e modificativo delle stesse, quantunque verosimilmente in maniera non particolarmente rilevante.

40Certamente la presenza di tre diversi interventi sul tema, senatus consultum Libonianum, edictum divi Claudii e senatus consultum Neronianum, succedutisi in un arco temporale abbastanza limitato, unitamente alla presenza di altri provvedimenti posteriori del senato e, ancora in epoca antoniniana e severiana, della cancelleria imperiale, mostra la delicatezza della questione della punizione criminale della condotta dell’ adscriptio sibi, nella continua ricerca del delicato equilibrio tra protezione della libertà di testare, rispetto della voluntas testantis, salvaguardia del soggetto che abbia aiutato il testatore nella redazione delle tabulae e punizione di condotte in qualche modo possibilmente lesive di tale libertà e volontà.

Articles May 22, 2020
© 2020 fhi
ISSN: 1860-5605
First publication
May 22, 2020

DOI: https://doi.org/10.26032/fhi-2020-001

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