L’espressione administratio peculii evoca il tema della legittimazione del soggetto in potestà concessionario di peculio a porre in essere, disponendo dei beni peculiari, atti traslativi e/o solutori validi ed efficaci secondo l’ordinamento giuridico romano, come tali pienamente opponibili e vincolanti per il dominus e, di conseguenza, del tutto satisfattivi per il terzo che con il sottoposto avesse intrattenuto rapporti negoziali. Le fonti, in particolare, sembrano indicare che il potere di disporre efficacemente dei beni peculiari dovesse essere espressamente concesso dal dominus. La dottrina romanistica, tuttavia, si è divisa in merito alla classicità della distinzione fra concessio peculii e concessio liberae administrationis, intravedendo nelle fonti in materia un possibile intervento dei compilatori giustinianei.
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Andrea Mazzoleni
Brevi note in tema di administratio peculii: un concetto classico o un’introduzione giustinianea?
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Articles Jan. 11, 2021
© 2021 fhi
ISSN: 1860-5605
First publication
Jan. 11, 2021
DOI: https://doi.org/10.26032/fhi-2021-001
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