Le svolte rivoluzionarie, si sa, contano anche per i riflessi che sono in grado di produrre all’esterno del contesto in cui maturano. La storia giuridica dell’Europa del XIX secolo è sotto questo aspetto emblematica, segnata, com’è, in profondità dalle svolte verificatesi in Francia dopo il 1789. Nel Continente le varie vicende di strutturazione dei diritti nazionali, seppur nelle diverse forme in cui si attuano, trovano nell’esperienza giuridica francese un punto di riferimento o devono comunque con essa misurarsi. Per certe realtà come l’Italia è possibile riscontrare addirittura un vero e proprio processo di osmosi. | 1 |
Occorre però studiare in profondità i modi e le valenze della vicenda di circolazione di un ‘modello’ 1, se gli si vuol dare un contenuto apprezzabile sul piano storico giuridico. In particolare vanno considerate anche le peculiarità dei contesti istituzionali, sistematici e culturali in cui la recezione si realizza, e va anche analizzata la effettiva connotazione tecnica degli istituti. Ciò permette, non solo di avvertire i non trascurabili scostamenti rispetto al modello di riferimento, ma anche di individuare le peculiarità delle diverse esperienze europee di modernizzazione del diritto, nel comune orizzonte della codificazione. | 2 |
Il tema che si vuole illustrare in queste pagine si presta bene ad un siffatto tipo di indagine . E’ evidente, infatti, che la connotazione del vertice della giurisdizione come cassation risponde ad un disegno ideologico teso a difendere e promuovere il nuovo ordine giuridico che si è voluto sostituire all’antico. Al contempo però trattandosi della chiusura degli assetti sistematici determinati dal diritto codificato, nonché di quelli costituzionali implicati dalla separazione dei poteri, lo strumento della cassation si trova a diretto contatto con pressanti necessità di contestualizzazione, rispetto alle specifiche realtà socio-politiche in cui deve operare. | 3 |
Per tali
ragioni la storia dei suoi impieghi è, al contempo, una storia
di recezioni e di relativizzazioni. | 4 |
1. Il primo profilo rispetto
al quale è possibile considerare il tema è quello dell’impiego
del portato ideologico originario del carattere antigiurisprudenziale
dell’istituto della cassation. | 5 |
In Italia, nella fase immediatamente successiva all’Unità, i sostenitori della Cassazione individuano l’opportunità di adottare il sistema francese proprio nella portata antigiurisprudenziale dell’istituto . Tuttavia il fondamento di politica del diritto sottostante sembra sensibilmente diverso da quello transalpino. Se infatti è attribuibile a problemi di tenuta degli assetti costituzionali, non altrettanto è posto in relazione alla centralità del diritto codificato. Viene ribadita l’esigenza di tutelare la volontà del legislatore contro l’«arbitrio dei giudici», ma non c’è altrettanta attenzione riguardo all’esigenza di «impedire la difformità nell'applicazione del diritto», che resta un risultato auspicabile ma non certo caratterizzante 4 e comunque ad avviso di alcuni – e parliamo di convinti sostenitori del sistema della cassazione - realisticamente « in sé impossibile» 5. | 6 |
L’occhio attento di un giurista come Mittermaier 6 già allora coglieva lo spirito originale con cui si guardava al diritto francese per codificare il diritto processuale italiano. Qui il giurista tedesco pensava ad una capacità di migliorare la sintesi costituita dal sistema processuale francese, alla luce di altre esperienze giuridiche maturate in Italia. Più in generale però le peculiarità dell’impiego del modello di cassation si spiegano considerando le valenze e i modi con cui viene alla luce il primo codice civile nazionale. Quest’ultimo, infatti, era stato fortemente voluto, soprattutto sul piano politico, per i benefici effetti che poteva produrre in termini di consolidamento dell’immagine di una unità territoriale della penisola (una nazione, un diritto); a tale scopo, dagli ambienti di governo, si era dato impulso ad una sua rapida emanazione, seguendo una prospettiva di assimilazione al diritto piemontese, piuttosto che di armonizzazione dei diritti pre-unitari presenti nella penisola 7. | 7 |
La mancata
ponderazione con cui il codice civile è venuto alla luce spiega
in parte la cautela con cui si fa riferimento alla capacità di
uno strumento come la cassazione, di farsi veicolo di uniformazione della
giurisprudenza alla luce del codice. | 8 |
Piero Calamandrei avrebbe liquidato tutto ciò come effetto di una debolezza del giovane legislatore post-unitario; il sistema transitorio -«mostruosità giudiziaria paragonabile all'uomo con 5 teste dei baracconi della fiera» 8, «ridicolo portato della nostra pigrizia politica» 9 - era la risultante di diverse contingenze e non riconducibile ad esigenze complessive del sistema della giurisdizione post-unitaria. | 9 |
In realtà potendoci giovare oggi di una capacità di osservazione retrospettiva appare chiaro che quel sistema transitorio di 5 Corti supreme ha svolto, per tutto il sessantennio post-unitario, una sua funzione per la tenuta del nuovo ordinamento giuridico nazionale. E’ un dato riconosciuto la stessa dottrina dell’epoca, che pure nella sua generalità era insoddisfatta di quel sistema; tanto che, con una certa enfasi, alcuni oppositori della unificazione delle Corti di cassazione, alla vigilia della riforma del 1923, avrebbero ricordato ancora che «la Cassazione italiana fu organizzata fino dall'origine in modo tale da escludere che po[tesse] avere come scopo essenziale l'uniformità della giurisprudenza» 10. | 10 |
In sostanza, se nella realtà francese quello della giurisdizione suprema costituiva il terreno su cui perfezionare l’operazione di riduzione del diritto nel nuovo codice civile, in quella italiana esso diventava lo spazio per una ultima resistenza (e per la ricerca di una possibile alternativa) al programma di sterilizzazione del fattore giurisprudenziale nello svolgimento del diritto. | 11 |
Si potrebbe parlare a lungo di tali profili ma, per restare al punto che interessa il nostro saggio, possiamo confermare che la vicenda della adozione del modello francese della cassazione si svolge in un contesto che non è irrilevante, ai fini delle valenze che quello schema di disciplinamento della giurisdizione era destinato ad assumere. L’originaria connotazione antigiurisprudenziale impiegata in Italia assume un significato e una portata sua propria. | 12 |
2. Passiamo
ora ad illustrare un secondo profilo esemplificante il grado di relativizzazione
nell’impiego della cassation francese; si tratta, in particolare,
di verificare il rapporto tra il nome e la cosa, ossia tra il modello
di riferimento e le specifiche regole di funzionamento effettivamente
adottate in Italia. | 13 |
Non solo il sistema in atto ma sostanzialmente tutti i sistemi alternativi che si cerca di introdurre tra il 1860 e il 1923, si confrontano con la necessità di dare un riconoscimento al pluralismo giurisdizionale. Molti progetti, anche autorevolmente sostenuti (si pensi al progetto Zanardelli del 1903 e a quello Orlando del 1908), continuano a riproporre, seppur in forme tecnicamente diverse, un impianto regionale della giurisdizione suprema. Gli stessi progetti che puntano alla istituzione di una Corte di cassazione unica (penso ad esempio al progetto Vigliani del 1875), introducono sensibili modifiche al sistema delle impugnazioni, quasi trasformando l’istituto della revocazione in un ‘terzo grado’ di giudizio diffuso su scala territoriale 11. | 14 |
Una seconda
peculiarità del sistema delle Corti di cassazione italiano rispetto
al suo modello di riferimento riguarda poi l’istituto della sezioni
unite. | 15 |
Ricordiamo sinteticamente il punto in questione: nello schema della cassation, la Corte suprema, dopo aver definito la questione di diritto, doveva rinviare la causa al giudice di merito; quella decisione non aveva valore vincolante per il giudice del rinvio. Tale limitazione discendeva dalla applicazione del principio per cui il giudice è sottoposto soltanto alla legge e dalla esigenza antigiurisprudenziale di non ricostituire un vertice giurisdizionale come quello dei Parlements. Originariamente, sul piano delle dinamiche processuali, la decisione del giudice di merito, presa in contrasto con le linee indicate dalla Corte suprema, poteva essere nuovamente impugnata di fronte ad essa “per gli stessi motivi”. Ciò dava vita ad un nuovo pronunciamento di quest’ultima e ad un nuovo rinvio non vincolante per il giudice di merito. L’ipotesi di un insanabile contrasto interpretativo tra giudice della cassazione e giudice di merito veniva risolta con l’istituto delc.d. référé législatif obbligatorio, imponendo cioè alla Corte di interpellare il legislatore per conoscere la corretta interpretazione in diritto 12. Con la legge del 1 aprile 1837 13, invece, si stabiliva che di fronte ad un secondo ricorso per gli stessi motivi la Cour de cassation dovesse decidere a Chambres réunies e che la nuova decisione, limitatamente alla questione di diritto, era da ritenersi vincolante per il giudice del rinvio. | 16 |
Dunque l’ideazione dell’ istituto era legata alle impostazioni antigiurisprudenziali del sistema della cassation; atteneva alla coerenza dei tratti della giurisdizione suprema con il primato della legge e del potere legislativo. Come effetto indiretto di tale attività la Corte di cassazione diventava anche punto di orientamento giurisprudenziale capace di assicurare l’uniforme applicazione della legge nel territorio nazionale. | 17 |
Tale caratterizzazione dell’istituto era presente in Italia nella versione iniziale del sistema delle Corti di cassazione regionali, con l’ importante differenza, rispetto al sistema francese ciascuna Sede di giurisdizione suprema aveva le proprie sezioni unite. Ciò implicava il prodursi – profilo inesistente nell’ordinamento francese – di un rafforzamento del potenziale di differenziazione tra gli orientamenti giurisprudenziali delle 5 Corti. | 18 |
Il divario dal modello francese si è accentuato poi radicalmente dopo il 1888. In quell’anno infatti veniva approvata la legge 6 dicembre 1888 n. 5825 per il "Deferimento alla Cassazione di Roma, della cognizione di tutti gli affari penali del Regno"; essa determinava cioè l’unificazione delle Corti di cassazione per la materia penale, nel quadro di una strategia di politica del diritto, legata alla emanazione del nuovo (e primo vero) codice penale unitario (il quale infatti avrebbe vistola luce nel 1889). Riguardo alla materia civile 14 la legge del 1888 manteneva in vita le Corti di cassazione regionali introducendo, però, un elemento di novità: la concentrazione nella sola Sede di Roma della competenza sui ricorsi da svolgersi a sezioni unite, anche quando di trattasse di un secondo ricorso per gli stessi motivi, proveniente da territori di competenza di altre Corti supreme regionali e dunque da esse già giudicati una prima volta. Tale modifica dell’istituto veniva presentata come necessaria per ridefinire i rapporti tra le 5 Corti di cassazione civile ancora esistenti e la nuova Corte di cassazione penale unica di nuova istituzione. | 19 |
Anche se presentata come innovazione meramente tecnica, la concentrazione a Roma delle competenze sui ricorsi a sezioni unite, come avvertito nella dottrina coeva 15, snaturava completamente la natura e le funzioni dell’istituto: esso veniva posto a favorire una omogeneizzazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali da ciascuna Corte suprema e perdeva quel tratto ‘antigiurisprudenziale’ originario che ne aveva giustificato l’esistenza, introducendo invece un elemento di gerarchia interna nella giurisdizione suprema stessa; tra le 5 Corti supreme quella di Roma finiva per trovarsi in una posizione sopraordinata, poiché esercitava un potere vincolante anche sulle giurisdizioni delle altre Sedi. | 20 |
Consideriamo ora un terzo esempio
di non corrispondenza tra il nome e la cosa, analizzando la disciplina
dei motivi di ricorso in cassazione. Si tratta di un
altro terreno chiave per la caratterizzazione del giudice supremo come
giudice di cassation. | 21 |
Invece, nell’art. 517 del nostro codice di procedura civile del 1865, tra i motivi di ricorso in cassazione erano previste anche le ipotesi di non corrispondenza tra chiesto e giudicato cioè i c.d. extra, ultra, e citra petitia. Ciò permetteva alla Corte suprema di superare agevolmente il limite della questione di diritto e ingerirsi anche sulla questione di fatto. | 22 |
Non a caso
nell’ortodossia del modello francese questi casi di impugnazione, vengono
attribuiti alla competenza della requête civile16,
istituto corrispondente alla nostra revocazione e previsto dal codice
proprio per assicurare un controllo degli errori di fatto, che residuavano
dal controllo in sede di appello e che veniva svolto dallo stesso tribunale
nel quale era stata emanata la sentenza impugnata. | 23 |
Qui, infatti, si riflette una diversa concezione della separazione tra questione di fatto e questione di diritto. La concezione circolante nella dottrina italiana risente ancora della tradizione giurisprudenziale del ius commune, nella quale la enucleazione della questione di diritto era fortemente intrecciata con la dimensione fattuale. Tale sensibilità, del resto, trovava riscontro e prospettiva tecnico-sistematica in un'altra esperienza in atto, per la quale la scienza giuridica italiana mostrava, non a caso, un interesse crescente tra Otto e Novecento; ci riferiamo alla Revision tedesca. Quest’ultima prospettava la possibilità di una giurisdizione suprema dotata di poteri anche rescissori e il cui giudizio di revisione, seppur limitato alla Rechtsfrage, riguardava il materielles Recht e non era sganciato dalle esigenze della materielle Gerechtigkeit. Ciò portava il giudice della Revision ad estendere il terreno della sua verifica anche ad alcuni livelli della dimensione dell’errore di fatto 17 che, in Francia, configurando un “mal jugé”, erano sottratti al giudice della cassation. Tale concezione si fondava sul presupposto che la «gesunde Weiterentwicklung des objektives Rechts» dipendesse da una «gesunde Rechtsfindung» nei casi concreti 18. | 24 |
A tal proposito, osservando lo svolgersi della esperienza francese, si possono fare constatazioni interessanti. Anche in essa, infatti, emerge tra Otto e Novecento una disponibilità a relativizzare la separazione tra questione di fatto e di diritto 19; tale diverso atteggiamento ha consentito di realizzare una sostanziale estensione delle tipologie dei motivi dei ricorso in cassazione. In definitiva, sul piano giurisprudenziale 20, si sarebbe giunti ad inglobare tra motivi di ricorso in cassazione - ma solo quando fossero imputabili al giudice e configurandoli come forme di eccesso di potere - anche extra petita, ultra petita, omessa pronuncia e contraddittorietà delle disposizioni della sentenza, nonché il difetto di motivazione. Il risultato finale è dunque comparabile a quello italiano e anche a quello tedesco. | 25 |
Ciò dimostra che il modello francese di cassation è in realtà molto meno profilato e rigido di quanto il suo stabile impianto legislativo e la sua origine rivoluzionaria lascino pensare; esso non si propone nel tempo come un blocco sistematico indisponibile ad ogni aggiornamento. Piuttosto si evolve, seguendo una tendenza comune alle esperienze tedesche e italiane, nella quale la individuazione dei compiti della giurisdizione rispetto allo svolgimento del diritto si pone in un orizzonte teorico, che non è quello della nascita della cassation, ma è quello che si configura tra Otto e Novecento, in società che hanno conosciuto o stanno conoscendo la rivoluzione industriale. | 26 |
E’ questo semmai un orizzonte in cui i diversi sistemi di giurisdizione della Francia della Germania e dell’Italia si pongono in una prospettiva di progressiva attenuazione degli originari punti di differenziazione 21. | 27 |
3. Proprio
quest’ultima riflessione ci da la possibilità di riflettere su
un terzo profilo della questione degli impieghi del modello francese della
cassation: la rilevanza del profilo cronologico. Come abbiamo
sopra accennato la ‘recezione’ di cui parliamo, si è svolta
in un arco di tempo relativamente esteso. Nei sessant’anni
che vanno dal 1865 al 1923 l’ordinamento della cassazione subisce numerosi
aggiornamenti, che modificano sensibilmente i suoi caratteri. | 28 |
Possiamo dunque dire che l’approccio al modello francese dei codificatori degli anni Sessanta come Pisanelli o Mancini, non è lo stesso praticato da un Calamandrei o un Mortara, anche se tutti questi hanno come obiettivo l’istituzione di una Corte di cassazione unica. C’è tra i primi e i secondi un cambiamento di punti di vista, che implica una relativizzazione dei (e una presa di distanza dai) caratteri originari il sistema della cassazione, connessa ad una valorizzazione del fattore giurisprudenziale nello svolgimento del diritto legale. | 29 |
Negli anni Sessanta, l’opzione per la Corte di cassazione unica, lo abbiamo accennato, non fonda il suo argomento centrale sulla sua capacità di governo giurisprudenziale del diritto positivo. Semmai sul punto si hanno pozioni sfumate; lo conferma la mancata concreta opposizione alla instaurazione del sistema a 5 Corti di cassazione. | 30 |
A partire dalla fine del XIX secolo, invece, e con sempre maggiore centralità nel XX, si pone il problema dell’adeguamento del diritto privato al nuovo sistema economico e alla nuova società, configuratisi a seguito della rivoluzione industriale. Il rafforzamento degli orientamenti per la Cassazione unica dipende soprattutto da tale diverso scenario; esso implica dapprima la necessità di mettere nelle mani dell’interprete una capacità di aggiornamento del diritto legislativo disponibile e poi la necessità di avere un sistema giurisdizionale in grado di fare sintesi, in una prospettiva di preparazione di un nuovo codice civile (che vedrà appunto la luce nel 1942 con importanti innovazioni, non ultima la fusione dei codici civile e di commercio) 22. | 31 |
Anche dal
versante costituzionale l’opportunità di una Corte di cassazione
unica si fonda, in quel momento storico, su esigenze diverse da quelle
degli anni Sessanta. | 32 |
L’istituzione della Cassazione unica in Italia, quella del 1923, corrisponde a tale rinnovato quadro. Non può essere messa in relazione con la tardiva ma definitiva prevalenza del modello originario della cassazione su quello tradizionale, duro a morire, della terza istanza. | 33 |
Piuttosto la Cassazione unica del primo Novecento appare la versione matura di quel modello misto fortemente cercato nel corso del sessantennio post-unitario della progettazione di una alternativa all’ordinamento transitorio . Significative appaiono al riguardo le percezioni di un giurista come Lodovico Mortara; Egli afferma che «bisogna oggi tener conto del mutamento sostanziale compiutosi da un secolo nella funzione della Corte suprema e nel concetto in cui essa è tenuta dalla legge, per riconoscere che quella formola ha perduta la rigidità del suo significato originario» 24. Non ha neanche senso, per lui, continuare impostare la questione distinguendo tra terza istanza e cassazione. Quell’antitesi «riceve spiegazione dalle contingenze occasionali fra cui la disputa si svolse», ma a ben vedere «fra il rimedio giudiziario della terza istanza e quello della cassazione non c'è incompatibilità né antitesi: l'accettazione dell'uno non include la necessità del ripudio dell'altro» 25. | 34 |
Anche per un paladino dell’ortodossia
della cassazione come Calamandrei i sistemi della cassazione e della revisione
finiscono per apparire simili «nei motivi e nello scopo politico»
26.
La Revision tedesca, - che, ricordiamo, rappresenta
in quegli anni la versione modernizzata della terza istanza -, infatti,
persegue «gli stessi fini di unificazione della giurisprudenza,
per i quali la Cassazione è oggi viva e vitale» e
l'idea che presiede l’istituto della Revision appare la stessa
«che dà alla cassazione la sua originalità»
27. | 35 |
4. Questo
rapido excursus dei livelli di complessità sui quali riposa
la vicenda di recezione della cassation francese in Italia, ci
porta a svolgere alcune rapide riflessioni conclusive. | 36 |
Il tema della
circolazione del modello francese va dunque considerato in una dimensione
complessa e non solo nel senso di essere composta da livelli dell’esperienza
giuridica diversi e tra di loro intrecciati; si tratta infatti di una
dimensione dai caratteri necessariamente dinamici poiché è
relativa ad un oggetto, il modello, la cui percezione dipende dal momento
e dai contesti storici specifici 29. | 37 |
Osservato in tale prospettiva, il modello giuridico francese appare uno strumento e non un traguardo. Nato programmaticamente per proporsi come tale 30, favorito nella sua diffusione da un fuoco di copertura ideologico che annunciava il trionfo dell’uniformità (e dell’uniformazione), quel modello avrebbe segnato in profondità le esperienze giuridiche nelle quali veniva introdotto; tuttavia restava un ingrediente di base da mescolare con altri; sarebbe stato per questo destinato a produrre assetti giuridici, la cui originalità è oggi in parte ancora da scoprire. | 38 |
Note in calce: 1 Per delle linee metodologiche sulla rilevanza del ‘modello’ dal punto di vista storico-giuridico si vedano P. Grossi, Modelli storici e progetti attuali nella formazione di un futuro diritto europeo, in Rivista di diritto civile, XLII, 1996, parte I, pp. 281-286, A. Padoa-Schioppa, Verso una storia del diritto europeo, in Studi di storia del diritto, III, Milano, 2001, pp. 17-18. 2 I riferimenti normativi principali di questa vicenda sono costituiti oltre che dal regio decreto del 6 dicembre 1865 n. 2626, con cui si istituisce l’ ordinamento giudiziario post-unitario e dal Codice di procedura civile del 1865, da molte altre leggi; alcune di esse, precedenti a tale data, consistono in provvedimenti tesi a riconoscere la legittimità delle vecchie Corti di cassazione pre-unitarie di Firenze, Napoli e Palermo, (in aggiunta a quella di Torino) nel nuovo sistema di giurisdizione unitario o a stabilire la ripartizione territoriale delle competenze per ciascuna di esse. Numerosi però sono anche i provvedimenti legislativi che seguono allo snodo del 1865. Solo per limitarci ai più rilevanti ricordiamo: la legge 12 dicembre 1875 n. 2837, che serve a creare una Corte di cassazione anche a Roma; la legge del 31 marzo 1877 n.3761 che attribuisce alla Cassazione di Roma la competenza per i conflitti di attribuzione tra autorità giudiziaria e amministrativa; la legge 6 dicembre 1888 n. 5825, che unifica le Cassazioni penali e introduce una nuova disciplina per ciò che attiene ai giudizi da svolgersi di fronte alle sezioni unite; il regio decreto del 24 marzo 1923 n. 601, che sancisce l’abolizione delle Corti supreme regionali. Per eventuali approfondimenti si vedano M. Meccarelli, Le Corti di cassazione nell’Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata, (1865-1923), Milano, 2005, pp. 16-42, e M. Taruffo, Cassazione e revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie, (1982) ora in Il vertice ambiguo, Bologna, 1991, pp. 27-50. 3 Cfr. P. Calamandrei, La cassazione civile, I Storia e legislazione, (1920), ora in Opere giuridiche, a cura di M. Cappelletti, vol.VI, Napoli, 1976, pp. 273-275, J.L. Halperin, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, 1987, pp. 81-85, A. Gouron, Jurisprudence de la Cour de Cassation et arrêts de règlement, in Europäische und amerikanische Richterblider, Hrsg. von A. Gouron, L. Mayali, A. Padoa Schioppa, D. Simon, Frankfurt am Main, 1996, pp. 56-57, L. Montazel, Entre fait et droit: histoire d'un pouvoir judiciaire. Les techniques de la cassation civile en France et en Allemagne au XIXème siècle, Frankfurt am Main, 1998, pp. 5-6. 4 Cfr. G. Pisanelli, Relazione ministeriale sul progetto del codice di procedura civile, presentata al Senato nella tornata del 26 novembre 1863, in La Legge, V, 1865, parte I, pp. 237-238. 5 P.S. Mancini, Discorso tenuto alla Camera dei Deputati nella Seduta del 20 febbraio 1865, VIII legislatura Sessione 1863-65, in Discorsi parlamentari, Roma, 1893, pp. 217-219; «coloro i quali», continua, «desiderano e sperano mediante l'istituzione di unica Corte di cassazione questo risultato [l’uniformazione della giurisprudenza], non debbono essere uomini che abbiamo molta pratica e famigliarità con gli affari giudiziari». Eppure Mancini è uno dei più impegnati a sostenere l’idea di una Corte suprema di cassazione, come Egli dice, a «difesa costante della legge contro il potere, contro le magistrature inferiori, contro tutti coloro i quali si attentano di violarla». 6 C.J.A. Mittermaier, Der neueste Stand der Leistungen der Gesetzgebung und Wissenschaft in Bezug auf die Verbesserung der Civilprozessgesetzgebung [...], in Archiv für die civilistische Praxis, 47, 1864, p. 439. Del resto Pisanelli aveva mostrato di avere un atteggiamento aperto a possibili aggiustamenti del modello francese, alla luce dell’esperienza giuridica italiana, anche rispetto alla codificazione civile. Si veda in proposito quanto scrive S. Solimano, ‘Il letto di Procuste’. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario, Milano, 2003, pp. 50-52. 7 Lo ricorda, in questo dibattito sulle Percezioni e impieghi del diritto francese come modello giuridico nell'Europa del XIX secolo, S. Solimano, L’edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all’Unità, www.forhistiur.de/zitat/0505solimano.htm, 17. maggio 2005, nn. 17-28 e in particolare n. 24. 8 P. Calamandrei, Per il funzionamento della cassazione unica, (1924), ora in Studi sul processo civile, Padova, 1930, vol. II, p. 258. 9 P. Calamandrei, La unificazione della Cassazione civile e interessi regionali, (1923), ora in Opere giuridiche, Napoli, 1979, vol. VIII, p. 347. 10 Ci riferiamo a G. Sarocchi, S. Lessona, E. Finzi, E. Barsanti, A. Tellini, Sul problema delle Cassazioni territoriali, Firenze, 1923, p. 7. 11
Il Progetto Vigliani (Atti della Camera dei Deputati. Documenti,
Legislatura XII, sessione 1874-1875, doc. 116) relativo all’istituzione
della Corte suprema di giustizia nel Regno, viene presentato alla Camera
il 15 aprile 1875. Non arriverà al dibattito; verrà ripresentato
al Senato nella tornata del 9 marzo 1876, ma non avrà sorte migliore
a causa della crisi ministeriale nel 25 marzo 1876. 12 Cfr. legge del 27 novembre – 1 dicembre 1790 e art. 256 della Costituzione dell’anno III. 13 Numerosi erano stati i tentativi di sostituzione del référé precedenti al 1837. Tra i più rilevanti ricordiamo la legge del 16 settembre 1807 con la quale si affidava al potere esecutivo, attraverso il règlement d'administration publique predisposto dal Conseil d’Etat, il compito di interpretare sovranamente la legge. Con la Legge 30 luglio 1828 si stabiliva che dopo due cassazioni per gli stessi motivi, il terzo giudice del rinvio potesse decidere senza vincoli. Un référé andava poi indirizzato al Re, che era tenuto a sollecitare presso le Camere una legge interpretativa per i casi futuri. Per una ricostruzione dal punto di vita storiografico si vedano J.L. Halperin, Le Tribunal de cassation, (nota 3), pp. 52-53, P. Alvazzi Del Frate, Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico, Torino, 2005, M. Meccarelli, Le Corti di cassazione, (nota 2), pp. 129-131. 14 G. Zanardelli, Discorso del Ministro di grazia e giustizia rivolto al Senato nella tornata del 13 marzo 1888, in Discorsi parlamentari, Roma, 1905, vol. II, p. 376. 15 Cfr. L. Mortara, Della necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione, in Studi in onore di Carlo Fadda, pel XXV anno del suo insegnamento, Napoli, 1906, p. 206, V.E. Orlando, Relazione al Progetto in Atti parlamentari, Camera dei Deputati. Documenti. Legislatura XXII, sessione 1904-1908, doc. 968, p. 14, M. D’Amelio, Nuove disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi, in Rivista del diritto commerciale, VI, 1908, pp. 370-393. 16 Si vedano gli articoli 480 e 481 del c.p.c. francese. Le ouvertures à cassation erano 4: la contravention expresse au texte de la loi (art. 3, decreto 27 novembre - 1 dicembre 1790); nullità processuali di sentenze rese senza il numero di giudici prescritto, o da giudici che non avessero assistito a tutto il processo, o non rese pubblicamente, non contenenti i motivi (art. 7, l. 20 apr. 1810); contrarietà dei giudicati (art. 504 c.p.c. francese); eccesso di potere (artt. 77, 78, l. 27 ventoso anno VIII). Cfr. Poncet, Traité des jugements, Bruxelles, 1835, p. 346, E.J. Paraquin, Die französische Gesetzgebung. III Die bürgerliche Prozess-Ordnung, München, 1861, L. Mortara, Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile, 2a edizione, Milano, s.d., vol. IV, nr. 352. 17 Si pensi alla dottrina di W. Endemann, Der deutsche Civilprozeß. Erläuterungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Civilprozessordnung des Deutschen Reichs, Band II: Civilprozessordnung, §§ 230-567, Berlin, 1879, pp. 442-443, quando spiega che la revisio in iure è congegnata in modo tale da escludere la verifica della «unrichtige Beurtheilung der Thatsachen» o a quando afferma che «obwohl nur revisio in iure soll sich das Rechtsmittel doch auf konkret thatsächlicher Grundlage bewegen». Si vedano anche, fra gli altri, Erytrophel, Zur Lehre von der Revision, in Zeitschrift für deutschen Civilprozess, III,1881, p. 119, J. Weismann, Einheitliches Recht, einheitliche Rechtsprechung, in Zeitschrift für deutschen Civilprozess, IX, 1886, p. 170. 18 A. Bolze, Über die Zulässigkeit der eigenen Auslegung von Rechtsgeschäften durch den Revisionsrichter im Civilprozess, in Zeitschrift für deutschen Civilprozess, 14, 1890, p. 417. 19 G. Marty, La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir et le contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, Paris, 1929, pp. 191-204 e 365-366. 20
Cfr. T. Crépon, Du pourvoi en cassation en matière
civile, Paris, Larose & Forcel, 1892, vol. I, p. 222, vol.
III, pp. 18-19, 116-117, e 126-129, E. Faye, La Cour de cassation,
Paris, 1903, pp. 92-94 e 172-175, E. Garsonnet, Traité théorique
et pratique de procédure, Paris, 1882–1897, vol. VI, §
2358, 2354-2359, J. Plassard, Des ouvertures communes à cassation
et à requête civile, Toulouse-Paris, 1924, P. Calamandrei,
La cassazione civile, (nota 3), vol. I,
pp. 550-560, Id., Concorrenza tra cassazione e revocazione nel processo
civile francese, (1925) in Opere giuridiche, Napoli, 1979,
vol. VIII, pp. 402-403. 21 Cfr. M. Meccarelli, Corti supreme e armonizzazione del diritto privato nella percezione della scienza giuridica tra Otto e Novecento, in Harmonisation involves History? Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia, a cura di O. Troiano, G. Rizzelli, M.N. Miletti, Milano, 2004, pp. 156-168 e M. Meccarelli, Le Corti di cassazione, (nota 2), pp. 158-182. 22 Cfr. M. Meccarelli, Le Corti di cassazione, (nota 2), pp. 193-226. 23 Cfr. Ibidem, capitolo 6, paragrafo 6.2. 24 L. Mortara, Commentario, (nota 16), vol. II, n. 16, p. 19. 25Ibidem, vol. I,n. 69, p. 80. 26 P. Calamandrei, La cassazione civile, (nota 3), vol. I, p. 700. 27 P. Calamandrei, Cassazione civile, in Nuovo Digesto Italiano, II, 1937, p. 990 [nostri i corsivi]. 28 A tale conclusione giungono anche altri Autori che partecipano a questo dibattito. Si pensi ad esempio a M. Martinez Neira, Relevancia del derecho administrativo francés en la educación jurídica española. 1836-1850, (http://www.forhistiur.de/zitat/0505neira.htm, 27. Mai 2005), n. 32 e J. Fernandez Sarasola, La influencia de Francia en los origénes el constitucionalismo histórico español, (http://www.forhistiur.de/zitat/0504sarasola.htm, 19. April 2005, nn. 101-103. Cfr. P. Caroni, La storia della codificazione e quella del codice, in Index, 29, 2001, pp. 55-81. 29 Uno spunto metodologico in tal senso viene da H.-P., Haferkamp, Der Einfluss des Code civil auf das Bürgerliche Gesetzbuch – Wissenschaftsgeschichtliche Komplementärbetrachtungen zur Studie von Dieter Strauch, in Forum Historiae Iuris, http://www.forhistiur.de/zitat/0506haferkamp.htm, 2. Juni 2005, nn. 25-26 con la sottolineatura circa la rilevanza della «zeitgenössische Semantik» e della «Kontexteinbettung». 30 Cfr. S. Soleil, Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations?, in Forum Historiae Iuris, http://www.forhistiur.de/zitat/0503soleil.htm. |