As a small appendix to wider research on the relationship between Botero and Bodin about the first theories on the state, the essay starts from a precise assumption. In fact, one cannot fully understand Botero's disruptive proposal, which expunges the juridical dimension, without being clear that, before him and his intellectual confrontation with the French theorist of sovereignty, a very different era took place. This era was marked not so much from ragion di Stato as a set of functional knowledge to preserve the State, but from ragione ed uso degli stati as a suspension of law whenever the salus reipublicae was threatened, from inside or outside. The following observations are meant to be a first attempt aimed at showing how this ‘prehistory’ of ragion di Stato marked the emergence of the Italian wars and developed by expanding the idea already known to medieval civil and canon lawyers according to which «necessitas non habet legem». The jurist Francesco Guicciardini was both protagonist and witness of this period.
Piccola appendice di un più ampio itinerario di ricerca sul rapporto fra Botero e Bodin a margine delle prime teorizzazioni sullo Stato, il saggio muove da un assunto preciso. Non si può, infatti, comprendere a fondo la proposta dirompente di Botero, che espunge la dimensione giuridica, senza avere ben chiaro che, prima di lui e del suo confronto intellettuale col teorico francese della sovranità, si è svolta un’epoca molto diversa segnata non tanto dalla ragion di Stato come insieme di saperi funzionali a conservare lo Stato, bensì dalla ragione ed uso degli stati come sospensione del diritto ogni qualvolta fosse minacciata, dall’interno o dall’esterno, la salus reipublicae. Le osservazioni che seguono vogliono essere un primo tentativo volto a mostrare come tale ‘preistoria’ della ragion di Stato segnante l’epoca emergenziale delle guerre d’Italia, senza accantonarlo, comunque si definisse in rapporto al diritto, quasi ad estremizzare l’idea già nota a civilisti e canonisti medievali per cui «necessitas non habet legem». Di quest’epoca fu, ad un tempo, protagonista e testimone il giurista Francesco Guicciardini.